Si lavino solitari e in luoghi appartati, od almeno tengano sempre coperte modestamente le loro parti pudiche.
VIII. Non è peccato mortale il guardare per sola curiosità o per leggerezza le parti genitali dei bruti e il loro accoppiarsi, imperocchè da ciò non sorge grave pericolo.
IX. Dicasi lo stesso del guardare pitture e scolture poco decenti, che non turbano gravemente lo spirito, come sono le immagini o le scolture d'angeli o fanciulli nudi o quasi nudi che stanno esposte nei tempii cristiani. Ma i Dottori accusano di peccato mortale coloro che dilettansi guardando quadri o statue che presentano completamente nude le parti vergognose di persone d'altro sesso e più adulte, a meno che essi non sieno tutelati contro il pericolo dell'età fanciullesca, dalla vecchiaia o da un temperamento insensibile. S. Liguori, l. 3, n. 334, ecc.
E' da notarsi che i baci e i toccamenti si specificano dal loro oggetto, e perciò, quando sono peccati mortali, devonsi confessare le circostanze di persona. Non così pensano gli Autori se si tratta di sguardi; molti però intendono di specificarli anch'essi secondo il loro oggetto; per ciò, la cosa più sicura è quella di rivelar sempre tutte queste circostanze. Chi oserebbe affermare, per esempio, che non si debba confessare la circostanza di un figlio che guarda libidinosamente le parti genitali della madre, ovvero desidera di guardarle?
§ IV. — Dell'abbigliamento delle donne.
Dell'abbigliamento della donne trattano S. Tomaso; in 2, 2, q. 169, art.
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