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      6. Nonpertanto, le danze, come soglionsi ora fare, sono sempre pericolose; perciò i confessori, i parroci e tutti coloro a cui è affidata la cura d'anime devono tenerne lontani, quanto più possono, i giovani d'ambo i sessi. Non potendo impedire i balli, devono diminuirne per quanto é possibile i pericoli annessi, esigendo, per esempio, di non ballare in giorni di penitenza, durante i divini uffici, nei ridotti ove convengono uomini e donne dissolute d'ogni conio, e a notte avanzata.
      I sacerdoti non possono mai dare positiva approvazione a questi sollazzi, o partecipare ad essi, o ad essi assistere; li devono anzi continuamente disapprovare, come pericolosi almeno come poco conformi alle virtù cristiane; ma altro è disapprovarli, altro il ricusare i sacramenti della Chiesa indistintamente a quelli che fanno uso di questi sollazzi.
      7. Quel sacerdote che prudentemente giudica, che, usando molto rigore, riuscirebbe a far scomparire dalla sua parrocchia i balli, può sospendere od anche negare l'assoluzione a quelli che accorrono ai balli, imperocchè se v'ha chi non pecca mortalmente in queste danze, tuttavia, favorendole, o ostacolandole l'abolizione, non fanno che apprestar lacci ad altri, e perciò, sotto questo rispetto non vanno facilmente immuni da grave peccato.
      8. Se poi nessuna speranza ci fosse di toglier di mezzo questi balli, come bene spesso avviene, una soverchia severità nuocerebbe alla salvezza delle anime. Infatti, molte persone pensano essere questi sollazzi leciti, o non gravemente illeciti, e rifiutano perciò di astenersene, sacrificando ad essi anche la confessione, la Eucarestia e le sacre funzioni.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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