La cosa stessa viene provata dal Diritto ecclesiastico al titolo: «Degli insensibili e dei maleficiati» (Decret. 1, 4, tit. 15) e dalla Bolla di Sisto V Cum frequenter, anno 1587.
Questo impedimento essendo nel diritto della natura non può da alcuna autorità essere tolto con dispenza.
II. La sola impotenza antecedente e perpetua, sia assoluta o relativa, è impedimento dirimente del matrimonio, imperocchè nè la impotenza conseguente nè la temporanea possano annulare il matrimonio.
1. Non la impotenza conseguente, imperciocchè è cosa indubitata che, contratto una volta validamente il matrimonio, è per sua istituzione perpetuo;
2. Non la impotenza temporanea, perchè l'essenza del matrimonio non sta nell'uso attuale di esso; e gli sposi, promettendosi fede conjugale, non determinano un tempo alla consumazione del matrimonio. Basta dunque che sia possibile una consumazione avvenire, a meno che, per caso, il consenso di uno degli sposi non dipendesse realmente dalla immediata possibilità dell'atto matrimoniale.
Gli infermi e gli stessi moribondi possono validamente contrarre matrimonio, benchè sieno incapaci all'accoppiamento immediato. Dicesi lo stesso di coloro i quali, in causa di un'eccessiva ardenza di natura, emettono il seme prima di penetrare nella vagina della donna: Cabassut osserva (lib. 3, cap. 15, n. 2) che essi possono aver speranza che i loro sforzi non saranno sempre inutili.
Ho detto, — sia essa assoluta, o relativa, — perchè il matrimonio si contrae con una persona determinata; e se con questa persona esso non può essere consumato, è nullo.
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Diritto Decret Bolla Sisto V Cum Cabassut
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