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      Si domanda: 3. Hanno facoltà gli sposi di usare l'atto conjugale, ove consti che uno di essi è impotente? Nel foro esteriore si presume sempre, fino a prova contraria, che l'impotenza accidentale sia venuta dopo il matrimonio.
      R. Gli sposi non hanno affatto in questo caso la facoltà d'usare l'atto conjugale, imperocchè l'impotenza è, o antecedente, o susseguente,; se è antecedente, il matrimonio è nullo, e perciò ogni atto venereo è vietato: se poi l'impotenza è susseguente, non è più possibile consumare lo atto conjugale, e perciò gli sposi non devono darsi ad atti che non possono raggiungere lo scopo della consumazione, e, come lo diremo fra poco quando si parlerà dei toccamenti fra conjugi, peccano gravemente o leggiermente compiendoli.
      Si domanda: 4. Che deve fare la moglie che sa dicerto essere il marito impotente e che ha avuto prole con un altro uomo, quando il marito, credendosi esso il padre della prole, vuole usare l'atto conjugale?
      R. Bisogna guardare bene se la moglie ritenga propria come certa nel marito una impotenza, che d'altronde potrebbe anche essere dubbia. Ma supponendo che l'impotenza sia certa, essa non deve prestarsi alle voglie del marito, dovesse anche, per questa ripulsa, cagionare a sè stessa un grave danno: assecondando, farebbe cosa intrinsecamente cattiva. In questa spiacevole ipotesi, essa deve ammonire il marito nel miglior modo che per lei si possa, affinchè esso si mantenga continente, adducendo, per esempio, il pretesto ch'egli è vecchio, che ad essi basta il figlio che hanno, che essa non ama più l'atto conjugale, ecc. ecc.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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