15 c. 6. l'impotenza, che può essere tolta senza miracolo e senza pericolo di morte, non è perpetua, e non costituisce perciò un impedimento dirimente al matrimonio.
Ma una grave questione si eleva fra teologi, ed è se la moglie è obbligata a sottoporsi ad una tale operazione chirurgica, allorchè è giudicata necessaria e non pericolosa.
Molti dicono essere obbligata a subire il taglio se non è a temersi che un leggero dolore o una leggera malattia, ma no esservi obbligata se v'ha il pericolo di cadere in una malattia grave o di provare dolori acerbissimi, imperocchè — soggiungono — essa promise, è vero, di prestare il suo corpo all'atto coniugale, ma di prestarlo però nella sua condizione attuale; nè può credersi l'abbia promesso per esporsi a grave molestie. Il matrimonio, in questo caso, e dunque valido, perchè l'impedimento potrebbe essere tolto con mezzi naturali e assolutamente leciti ma la moglie è scusata sufficientemente se non intende di prestarsi al debito coniugale.
Altri, per lo contrario, sostengono essere obbligata a subire quella operazione, anche con acerbissimi dolori e col pericolo di contrarre una grave malattia, purchè soltanto non sia messa in pericolo la vita; e così ragionano. — Il matrimonio in questo caso, è valido, come risulta dalle Decretali or citate; il marito dunque non può sposare altra donna; si condannerebbe perciò ad una perpetua continenza. Ora la moglte deve sopportare il grave incomodo dell'operazione chirurgica affine di sollevare il marito da una condizione di cose molestissima.
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Decretali
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