Se poi l'impotenza cessò con mezzi naturali, i canonisti si dividono in due pareri: i Gallicani pretendono che il conjuge che si separò per impotenza dell'altro, non è mai obbligato a ritornare con esso, ancorchè questi provasse che non è più impotente: I. Perchè, se si tratta del marito, come è il caso ordinario, è difficile provare ch'egli non sia più impotente, imperocchè può benissimo darsi il caso ch'egli non sia il padre dei figli che gli partorisce la moglie; 2. Perchè la Chiesa gallicana stabilì che tale impotenza, benchè non perpetua, annulli il matrimonio per il diritto positivo; 3. Perchè si presume che l'impotenza sia stata soltanto relativa.
Il secondo parere, molto generalizzato, e quello di teologi stranieri, i quali secondo S. Tomaso, suppl. 9, 58, art. I — insegnano che il conjuge separato dall'altro per autorità dell'ufficio civile, o del vescovo, e che è già passato a seconde nozze, è obbligato a ritornare col primo conjuge, quando questi non sia più impotente: così statuirono Innocenzo III, e Onorio III come riferirono le Decret. l. 4, tit. 15, cap. 5 e 6.
Se in pratica di esse questo caso — che presso di noi è quasi impossibile — bisogna riferirne al vescovo.
Si domanda: 14. Che deve dirsi dei matrimoni fra impuberi.
R. I matrimoni; fra imbuberi sono, per diritto ecclesiastico, nulli: essi non valgono che come promesse nuziali. Decret. l. 4, tit, 2, cap. 14: Così è stato saggiamente stabilito, perchè a molti impuberi manca quella piena riflessione che si richiede per darsi seriamente ad uno stato di tanto grave momento.
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