Tre soli casi si accettano, in cui i matrimonii fra impuberi si ritengono validi, cioè:
1. Quando la malizia supera l'età, cioè, se l'uomo si è reso, con atti frequentemente ripetuti, capace di consumare l'atto coniugale prima della pubertà: il che può avvenire, come lo attesta S. Gerolamo coll'esempio del re Achaz, il quale, all'età di 12 anni, generò Ezechìa: questo fatto è riferito nel 4. lib. dei Re c. 16, 2. et. cap. 18, 2.
E' eguale il caso di una donna che abbia concepito a 12 anni.
2. Quando i coniugi, raggiunta la pubertà, proseseguono nella consumazione del matrimonio antecedentemente contratto: non possono allora essere più divisi, imperocchè si suppone in essi un rinnovamento del mutuo consenso. Decret. l. 4 tit. 2. cap. 10, e tit, 19 c. 4.
3. Quando i principi e le principesse, per la pace degli Stati, contraggono matrimonio prima della pubertà, il matrimonio è valido. Ciononpertanto i dottori ritengono necessaria una dispensa del sommo Pontefice, o almeno dal vescovo diocesano. Navarrus, Coll. Andeg., Collet ecc. affermano essere sufficiente quest'ultima.
Consultisi ciò che da noi si è detto nel nostro trattato circa l'etá richiesta per contrarre matrimonio.
Si domanda: 15. Che deve dirsi del matrimonio degli ermafroditi?
R. Gli ermafroditi (parola composta da due vocaboli greci: HERMES, Mercurio AFRODITE, Venere) sono così chiamati perchè ERMAFRODITE, figlio di Mercurio e di Venere, aveva in sè entrambi i sessi. Diconsi anche androgini, cioè, maschio e femmina insieme.
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