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      Ma Domenico Soto, Sanchez e altri insegnano, come molto probabile, non essere in ciò peccato alcuno, perchè se la natura unì all'atto carnale un senso di piacere, lo fece per favorire la procreazione della prole, come fece per la conservazione dell'individuo col gusto del mangiare e del bere, senza di cui queste necessarissime funzioni sarebbero state neglette.
      Si domanda se sia permesso usare del matrimonio per motivo di salute.
      R. È certo che non è pemesso contrarre matrimonio nè usare di esso unicamente allo scopo di conservare o di ricuperare la salute, imperocchè questo è uno scopo estraneo al matrimonio, e sarebbe quindi un peccato veniale il far ciò, per la ragione che si compirebbe un atto mancante del proprio e vero scopo.
      Così S. Tomaso supp. 9, 94, art. 5, al 4, e in generale i teologi. Ma non è peccato contrarre matrimonio o usare di esso mirando alla procreazione della prole, ma nel tempo stesso, in via secondaria, e quasi accidentale, proponendosi di dar così un sollievo alla natura e di conservarsi sano: nulla v'ha di disordinato in tutto ciò.
      ARTICOLO II. — Della richiesta del debito conjugale — I conjugi non sono per se stessi obbligati a richiedere il debito conjugale, imperocchè nessuno è obbligato ad esercitare un proprio diritto. In qualche caso però, vi possono essi essere obbligati; cioè:
      1. Se è necessario aver dei figli per prevenire gravi danni alla religione o allo stato: ciò è evidente;
      2. Se un conjuge, ordinariamente la moglie, mostra con certi indizii di desiderare l'atto carnale che non osa per pudore di chiedere apertamente; allora l'altro conjuge deve prevenire la richiesta: questo però sarebbe piuttosto il caso di un compimento del debito conjugale tacitamente richiesto, che di una reale richiesta del debito stesso.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





Domenico Soto Sanchez S. Tomaso