Se poi l'incesto avesse avuto luogo anche col consenso del coniuge, questi — come molti teologi pensano — non avrebbe più il diritto di chiedere il debito coniugale. Ma molti altri pensano diversamente, e dicono che questa pena non è formalmente espressa nel Diritto canonico.
E' certo che la donna, violentata, e l'uomo che pecca con donna che ignora essere consanguinea a sua moglie, non vanno incontro ad impedimento alcuno, perchè quì non vi è colpa; e, nell'ultimo caso, l'incesto non è formale, essendo necessaria perciò la consapevolezza: Decret. l. 4, tit. 13, cap. I: Da questo cap. I. Decret. si desume che esime egualmente da impedimento l'ignoranza delle proibizioni della Chiesa, perchè anche quì non c'è consapevolezza. Egli è tuttavia cosa più sicura — come dice Collet. t, 6, p. 89. — impetrare la dispensa del vescovo.
III. Quegli che, durante il matrimonio, battezza o tiene al fonte battesimale la propria prole o la prole del suo coniuge, contrae l'impedimento della parentela spirituale. Così statuisce un Decreto, caus. 30, 9, 1. can. ai conf. e le Decretali, l, 4. tit. 11 c. 2. Nullameno, esso è tenuto a rendere il debito al coniuge che lo richiede, ma questi avrebbe perduto il diritto di chiederlo, qualora, consigliando o esortando, fosse stato la causa per cui l'altro battezzò o tenne al fonte battesimale la prole.
Se, per necessità o per assoluta ignoranza, un coniuge avesse battezzato la sua o la prole dell'altro coniuge, non incorrerebbe in impedimento alcuno: ciò risulta dal cap. citato, lib.
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