Da ciò deriva che un padre il quale, sia per ignoranza, sia per necessità, battezza o tiene al fonte battesimale la prole legittima o spuria, propria o d'altri, nata da donna colla quale non è ammogliato, stabilisce con questa donna un impedimento, in forza del quale non ci può essere tra loro matrimonio a meno che non avvenga una dispensa: e la ragione è che la parentela spirituale, contratta fuori dal matrimonio, non costituisce punto per sè stessa una pena.
IV. Colui che sa in modo certo che il suo matrimonio nullo, per esempio, in causa d'un impedimento d'affinità proveniente da commercio carnale illecito, non può nè chiedere il debito coniugale nè renderlo per qualsiasi motivo, imperocchè commetterebbe una vera fornicazione: la cosa e ragionevolmente chiara, ed è anche espressamente chiarita nelle Decretal, l. 5, tit. 39, cap. 44.
Se poi ha contratto un matrimonio di dubbia validità, ovvero, se sorge il dubbio, dopo averlo contratto; esso, o si avvede che questo dubbio è privo d'ogni fondamento di ragione e allora lo deve respingere come uno scrupolo, e può chiedere benissimo il debito coniugale; o s'accorge che esso è appoggiato a ragioni non sprezzabili, e allora non può chiedere il debito, se prima non è coscenziosamente certo; diversamente; egli incorrerebbe nel pericolo di fornicare. Ma egli è tenuto a rendere il debito al coniuge che non dubita, e lo richiede; imperocchè fra due mali che non si possono evitare, è da scegliersi il minore; ed è certo male minore esporsi al pericolo d'una materiale fornicazione, che a quello di essere ingiusto contro l'altro coniuge.
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Decretal
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