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      Queste decisioni si trovano al cap. che dianzi abbiamo citato.
      Qui si suppone che non esistano giusti motivi per ricusare il debito coniugale o per sottrarvisi con sotterfugi, imperocchè nel caso invece in cui ci fosse pericolo d'ingiustizia, non si dovrebbe rendere il debito. Dicasi egualmente pel caso in cui gli argomenti per la nullità del matrimonio fossero molto più serii che quelli per la validità non sarebbe permesso rendere il debito coniugale, imperocchè si commetterebbe senza dubbio alcuno una fornicazione. Così Dens t. 7. p. 199.
      Se entrambi gli sposi dubitassero della validità del matrimonio, nè l'uno nè l'altro potrebbe nè chiedere nè rendere il debito coniugale: ciò risulta da quanto si è già detto,
      § II. — Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale.
      I. Qualche teologo, citato da S. Liguori l. 6, n. 91 5, — dice, assecondando S. Tomaso, che è peccato mortale lo accoppiarsi alla moglie durante i mestrui, i quali sono quel flusso sanguigno che ordinariamente si appalesa ogni mese nelle donne atte a rimaner fecondate; ed è peccato perchè si nuoce alla prole e perchè è cosa proibita da Dio come risulta dal Levitico, 20, 18; altri comunemente insegnano che è peccato, perchè con esso si offende la scienza, ma è peccato soltanto veniale, imperocchè l'accoppiamento carnale esercitato durante i mestrui o non nuoce affatto o nuoce ben poco alla prole, e di più, la proibizione espressa al Levitico fu come pratica, abrogata dalla nuova Legge. Così S. Antonino, Navarrus, Concina, Pontius, Bonacina, Paludanus, Caietano, Sylvius, Billuart, Dens, ecc.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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