Sanchez l. 9, disp. 22, n. 6, e molti teologi da esso citati insegnano che non vi ha colpa, nemmeno veniale, nel richiedere il debito coniugale durante la gravidanza, imperocchè, non richiedendolo, sarebbe come sottostare ad una quasi continua astinenza dall'atto coniugale, e il matrimonio in allora, che fu istituito come un rimedio contro la concupiscenza, non servirebbe che ad irritare, non a calmare la libidine; sarebbe un inganno. Tuttavia S. Liguori l. 6. n. 924, con molti altri limita questa facoltà al solo caso nel quale esista pericolo di incontinenza.
Altri teologi invece, e non pochi, pensano che anche in questo caso il richiedere il debito coniugale non va esente da colpa veniale, imperocchè, essi dicono, l'atto coniugale benchè esercitato per evitare la continenza, manca del suo corpo legittimo. È questa l'opinione dei Padri e dei dottori sopracitati.
Quanto a noi, non tenteremo certo di definire la controversia. Commiserando questa pericolosa condizione dei conjugi diremo soltanto doversi essi lasciare nella loro buona fede, qualora il volerli distogliere dalle loro abitudini li potesse spingere verso falli più gravi.
III. San Carlo avverte i conjugi di astenersi, con mutuo assenso, dall'uso del matrimonio, nelle feste solenni, nei giorni domenicali, nei giorni di digiuno, e in quelli nei quali si è ricevuta o si deve ricevere la S. Eucarestia Ciò è conforme a più statuti rituali, e, fra gli altri, a quello di Mans, p. 140 Molti teologi, citati da Sanchez e da S. Liguori, sostengono che il chiedere il debito conjugale nei giorni sopraindicati e specialmente in quelli in cui si deve ricevere la S. Eucarestia, non va immune da peccato veniale, a meno che non ci sia una causa ragionevole che scusi, come sarebbe una grave tentazione.
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