2. Il coniuge ammalato, che non potrebbe rendere il debito senza suo grave danno, ne è dispensato per tutto il tempo della malattia; ma non è permesso di rifiutarlo adducendo inconvenienti di gravidanza o d'educazione dei figli, o le consuete molestie del parto, imperocchè tutte queste cose non sono che accessorii del matrimonio.
3. Un coniuge non è tenuto a rendere il debito all'altro coniuge il quale per causa d'adulterio perdette il diritto di chiederlo, imperocchè non si è più obbligato ad essere fedele a chi ha rotto la fede: ma se è egli stesso invece il reo d'adulterio, non può ricusare il debito coniugale richiestogli, imperocchè in questo caso le offese si compenserebbero. Ciò è cosa certa per la moglie rispetto al marito, ma non è forse così per il marito rispetto alla moglie, perchè la donna adultera pecca assai più gravemente pel motivo ch'essa provoca il pericolo di introdurre nella famiglia dei falsi eredi.
Del resto, quegli che perdonò al suo coniuge l'adulterio per esempio, rendendogli il debito coniugale dopo aver saputo l'adulterio stesso, non può rifiutarlo. Nondimeno, l'adultero può chiedere, ma solo come un favore, al coniuge consapevole della infedeltà, che gli conceda il debito coniugale: se poi questo coniuge ignora affatto l'infedeltà, l'adultero non è obbligato a rivelargliela, per la ragione che non si può costringere chicchessia ad infliggersi una punizione.
4. Se il debito coniugale viene chiesto frequentemente, per esempio, più volte nella stessa notte, non si è sempre obbligati a renderlo, imperocchè ciò è contrario alla ragione, e può essere grandemente nocevole.
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