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      Deve però la moglie, per quanto può — dice Sanchez, l. 9, disp. 2, n. 12, — sovvenire ai bisogni del marito allorchè questi prova stimoli carnali veementi: lo spirito di carità vuole che essa, per quanto può, allontani il marito dal pericolo della incontinenza.
      5. La donna non è obbligata a rendere il debito coniugale durante il flusso mestruale; o nel puerperio, a meno che ragionevolmente non tema che il marito incorra nel pericolo della incontinenza, perciò, se le di lei preghiere non valgono a persuaderlo di astenersi dall'atto coniugale, deve alla fine rendergli il debito, imperocchè, altrimenti, sarebbe a temersi il pericolo d'incontinenza, di litigii, od altri inconvenienti. Cosi S. Bonaventura e molti altri citati da Sanchez, l. 9, disp. 21, n. 16.
      Generalmente i teologi insegnano essere lecito rendere e chiedere il debito coniugale nel tempo dell'allattamento perchè consta dall'esperienza che raramente l'accoppiamento carnale guasta in questo caso il latte. (Sanchez, l. 9, disp. 22, n. 14, e S. Liguori, 1, 6, n. 911).
      6. Non è permesso ricusare il debito coniugale per la paura di avere troppo numerosa prole. Gli sposi cristiani confidino in Dio che manda il cibo ai giumenti e ai pulcini dei corvi quando l'invocano (salm. 146, 9); benedicendo egli la fecondità, benedice bene spesso anche i beni temporali e spirituali facendo si che fra i figli uno ne venga il quale, dotato di particolari qualità, benefichi poi moralmente e materialmente tutta la famiglia.
      Ciononpertanto, se mancassero davvero i mezzi di allevare, secondo il proprio stato, una numerosissima prole, Sanchez l. 19, disp.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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