Molti altri, per lo contrario, dicono che l'altro conjuge, non solo potrebbe rendere il debito coniugale, ma deve renderlo, perchè il conjuge richiedente non perdette con un voto emesso, il suo diritto: sarà una richiesta illecita, ma non ingiusta. Potreste voi negare un debito pecuniario a un vostro creditore che promise di non chiedervelo, adducendo voi ch'egli ora ve lo chiede contro la promessa fatta? No certamente. Del pari — dicono — il coniuge che è richiesto, non può negare il debito conjugale all'altro conjuge, malgrado il voto da questi fatto, e malgrado il peccato mortale che esso commette, chiedendo. Così Sanchez, l. 9. S. Liguori, ecc.
A me pare frattanto fuori di dubbio che il conjuge a cui, è chiesto il debito sia obbligato, pe dovere di carità, di avvertire il chiedente e distoglierlo dal peccato, «semprechè — dice S. Liguori — esso possa ammonire senza tema di grave dissidio, di sdegno, o di incontinenza,» inconvenienti che spesso sono a temersi. Non è più un obbligo la correzione fraterna quando non vi ha speranza alcuna di ammenda.
Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito conjugale, e molti ve ne hanno che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro conjuge glielo richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.
IV. Risulta dal fin quì detto che il conjuge, il quale ebbe, un commercio incestuoso con persona consanguinea all'altro conjuge in primo o secondo grado, decade dal diritto di chiedere il debito.
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Sanchez S. Liguori S. Liguori Liguori Liguori
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