... Sul resto, taccia; parli soltanto se sarà interrogato — e finalmente che non ometta di consultare attri provetti Autori.»
«Dato in Roma, l'8 giugno 1842.»
Le suaccennate parole di S. Alfonso de' Liguori trovansi nella ediz. XI° in 4° al § suindicato, ma non al N.° 7, ma al 41.
Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria: 1.° suppone che l'azione del marito il quale fa abuso del matrimonio, è azione per sè stessa mortalmente cattiva; 2° ammette che la norma indicata da S. Alfonso de' Liguori è prudente, e che i confessori la possono tranquillamente adottare.
I confessori quindi si astengono cautamente — e specialmente i più giovani — da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai conjugi: operino e parlino con molta prudenza, senza però ledere mai la verità colle loro risposte, nè assolvere indebitamente il penitente ch'essi hanno la coscienza ch'ei sia in peccato mortale; ma non sieno però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale. Ad ogni modo, si procuri d'indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio.
La moglie procuri colla forza delle blandizie, con tutti i segni dell'amore, colle preghiere, colle esortazioni, di persuadere il marito a compiere l'atto coniugale colle debite regole, se no, di astenersene completamente, e vivere da cristiano. L'esperienza prova che molte mogli sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti.
Si domanda: 1. Se la moglie può chiedere il debito coniugale al marito, quando ella sappia che esso ne abuserà.
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