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      Questi disgraziati sposi devono, se vogliono con più facilità rimanere continenti e vivere castamente, separarsi di letto.
      E' a notarsi che anche i fornicatori, gli adulteri, ecc., non possono opporsi alla generazione col lasciar volontariamente cadere il seme fuori della vagina della donna, perchè questa è sempre una cosa contro natura: circostanza d'altronde da doversi dichiarare in confessione.
      § V. Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale.
      1. Quando l'atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che l'ha domandato, per esempio, perchè lo domandò per sua voluttà, credesi che vi sia colpa a concederlo, a meno che non lo scusi qualche ragione, imperocchè altrimenti non si farebbe che somministrare materia al peccato. Se però la domanda è fatta in modo assoluto, è questa una ragione sufficente per giustificare il coniuge che rende il debito, imperocchè diniegandolo, sarrebbero a temersi risse, odii, scandali, pericoli più gravi di peccato ecc.
      2. Se poi l'atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sè, per esempio, perchè, volendo pur far uso, quegli che lo domanda, delle parti naturalmente destinate a ciò, nondimeno vuole un modo o una posizione strana e venialmente cattiva, oppure vuole l'atto coniugale durante la mestruazione o la gravidanza, allora non lo si deve concedere se non c'è una ragione, essendo esso indecente. Sarebbe però una ragione sufficiente per rendere il debito conjugale richiesto, se, diniegandolo, avessero a temersi dei dispiaceri.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191