Così Sanchez, l. 9, disp. 6, n. 6, S. Liguori, l. 6. n. 946 e molti altri citati da essi, contrariamente ad altri non pochi i quali non ammettono che l'indecenza d'un atto, per quanto sia soltanto venialmente cattivo, possa essere cancellata da ragione qualsiasi: la menzogna, per esempio, (dicono essi), non può essere mai giustificata dalla necessità.
Non c'è però parità fra i due casi: la menzogna è cattiva per natura sua, ma così non è della richiesta del debito conjugale, la quale poi, nel caso nostro, può essere giustificata a detta di chiunque, da un ragionevole motivo: perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse il debito conjugale richiestogli.
Dopo tutto, mi sembra più probabile l'opinione, che chi rende il debito, in questo caso, vada immune da ogni colpa.
Si domanda: 1. Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli morti, possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale.
R. Sanchez l. 7. disp. 102, n. 8, S. Liguori l. 6, n. 553 e molti altri dicono che la moglie in questo caso non pecca nè rendendo nè chiedendo il debito coniugale, imperocchè: 1. ella fa una cosa in sè lecita e alla quale ha diritto, mentrechè la morte del feto avviene per accidente e non può essere a lei imputata; 2. meglio è che possa nascere un essere con un peccato originale, di quello che non nasca alcuno, come procura di dimostrarlo ampiamente Sanchez; 3. qualche volta accade che una donna, dopo molti aborti, partorisca felicemente.
Sylvius però t. 4, p. 718, Billuart t. 19, p. 396, Bailly, ecc. dicono che la moglie non può chiedere, nè rendere il debito coniugale, quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva, perchè in questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio del matrimonio.
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