Essi sono pure d'avviso che si deve dire la stessa cosa, se questo conjuge si figura d'essere in atto di compiere l'accoppiamento carnale e si diletta voluttuosamente pensandovi.
Molti altri al contrario, più comunemente, per esempio, Layman, Diana, Sporer, Vasquez, S. Liguori, ecc. non sospetti di soverchia severità ritengono come probabile, che sono peccato mortale questo genere di toccamenti, tanto perchè il conjuge non ha facoltà di disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione all'accoppiamento carnale, quanto perchè questo toccarsi provoca la polluzione, e si connette poi ad un pericolo prossimo quando soffermandovisi sopra col pensiero, si sovreccitano gli spiriti.
Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente i sensi: se no, a noi sembrano soltanto peccati veniali.
Siccome il piacere dell'atto coniugale che si è compito o che si deve compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi, noi pensiamo che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale. Il piacere di una cosa lecita non può essere gravemente cattiva; ora, l'accoppiamento carnale fra coniugi è lecito; dunque non vi è peccato mortale pensando al piacere dell'accoppiamento compiuto o da compiersi o che s'immagina di compiere. Perciò S. Tomaso, «Del Male» 9, 12, art. 2 a 17 dice: «Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi, così l'acconsentire al pensiero voluttuoso di esso non può essere un peccato più grave dell'acconsentire all'atto medesimo.
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