A Pietro tornato, il papa domandò: - Come hai bene eseguiti gli ordini nostri?
- Così bene, che gli eretici mi cercano a morte.
- Dunque va, persevera a combatterli, chè non possono uccidere se non il corpo; e se t'ammazzeranno, io ti assolvo d'ogni peccato».
E Pietro, fatto testamento e congedatosi dalla desolata famiglia, ritornò116.
Contro i molti Manichei di Viterbo Innocenzo mosse in persona, rimbrottò i cittadini che tra quelli sceglievano i consoli, ed ordinò che, qualunque fosse trovato sul patrimonio di san Pietro, fosse consegnato al braccio secolare per castigarlo, e i beni divisi fra il delatore, il comune e il tribunale giudicante117. D'altri abbiamo ricordo in Volterra, dove gl'inquisitori, a malgrado del vescovo, atterrarono alcune case d'eretici in Montieri118.
Bandi severissimi contro Catari e Patarini e d'altro nome novatori, pubblicò Gregorio IX, in qualità di sovrano di Roma e ad istanza di questa città, volendo fossero mandati al fuoco, o, se si convertivano, a carcere perpetuo; e guai a chi li raccogliesse o non li denunziasse. Molti in fatto furono arsi, molti chiusi a penitenza nei monasteri di Montecassino e della Cava119. Dei rimanenti si fece diligente inquisizione, per cura di Annibaldo, capo del senato120; in presenza del quale e del popolo, molti preti e cherici e laici, affetti di questa lebbra, furono condannati; sopra testimonj e confessione propria. L'editto di Gregorio IX fu poi ampliato da Innocenzo IV e Alessandro IV, infine da Nicola III contro tutti gli eretici, e inserito nel diritto canonico121. Il senato romano pubblicò varj capitoli, pei quali il senatore doveva ogni anno diffidare i Catari, Patarini, Poveri di Lione, Passagini, Giosefini, Arnaldisti, Speronisti e d'altro nome, e i loro ricettatori, e fautori, e difensori: gli eretici côlti si devano detenere, e otto giorni dopo condannati dalla Chiesa, punire: i loro beni pubblicare, dandone una parte a chi li prese o rivelò, una al senatore, una per restaurare le mura: dove teneano le congreghe facciasi un mondezzajo; siano distrutte in perpetuo le loro case e di coloro che da essi ricevettero l'imposizione delle mani; quegli che conoscendoli non li riveli, sia multato in venti libbre; quei che loro diano ricetto, perdano la terza parte dei beni, e la seconda volta siano espulsi di città, nè possano citar alcuno in giudizio, nè esser assunti ad impieghi, o ad atto legittimo qualsia.
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