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      Nessuna sessione del Concilio passò senza decreti di riforma per restituire, come la chiarezza della dottrina, così la purezza delle opere. Furono dichiarati per l'avvenire irriti e nulli i matrimonj clandestini, o senza la presenza del parroco e di testimonj, prescrivendo a tal modo di premettervi le tre pubblicazioni; vietato l'ordinare chi non possedesse benefizio o patrimonio sufficiente a sostentarsi; condannati i questori e spacciatori d'indulgenze, le quali non devono pubblicarsi che dai vescovi; siano gratuite la collazione degli Ordini, le dispense, le dimissorie; obbligata la residenza, e perciò impedita la pluralità di benefizj curati; su questi nessuno sia messo prima dei venticinque anni, nè a dignità in chiesa cattedrale prima dei ventuno, e previo sempre un esame; con decoro e disinteresse si compia il sagrifizio dell'altare247: delle rendite di cattedrali e collegiate un terzo si eroghi in giornaliere distribuzioni a quei che intervengono agli uffizj; i vescovi ogni anno, o al più ogni due, visitino le chiese della loro diocesi, esaminando quanto vi occorre, e provedendo, oltre la cura delle anime e la correzione de' costumi, che sugli edifizj e agli arredi sacri si facciano i necessarj restauri; abbiano ciascuno un seminario, e ne' sinodi provinciali e diocesani estirpino i resti delle superstizioni e delle indecenze.
      Così non rendevansi santi i pastori, opera più che d'uomo; ma veniva appurata e chiarita la coscienza del loro debito pastorale; e la scelta e gli uffizj e tutte le relazioni fra sacerdoti e fedeli erano ricondotte sotto l'impero di sante leggi.


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Gli eretici d'Italia
Volume Secondo
di Cesare Cantù
Utet
1865 pagine 728

   





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