Se sì, è dato a un qualificatore o consultore, che lo legga attentamente, e indichi i luoghi riprovevoli. La sua relazione è presentata in istampa a ciascun membro di questa Congregazione; la quale poi ne discute, e proferisce un voto. Ma voto consultivo, giacchè col libro è trasmesso alla Congregazione de' cardinali, che pronunziano coi procedimenti stessi; allora tutti gli atti son presentati al pontefice, senza di cui nessuna condanna è proferita.
È antica regola che, per libro d'autore cattolico, non basti che un solo relatore ne proponga la proibizione: ma sia presentato a un altro revisore, che ignori il nome del primo. Che se questi dissenta, un terzo revisore esamini; e sulla differenza pronunzino i cardinali.
Taluni si lamentano perchè si decida senza ascoltare l'autore. Ma non n'è bisogno, giacchè non si giudica della persona, bensì dell'opera; non di punir lui, ma di ammonire i fedeli del pericolo. Trattasi però d'autore cattolico di buona fama? Si proibisce il libro colla clausola finchè si corregga o si emendi, se è possibile. Data questa sentenza, prima di pubblicarla si comunichi all'autore o a qualche suo rappresentante, indicandogli qual cosa abbiasi a correggere o levare. Se egli eseguisca tali emende in una nuova edizione, sopprimasi il decreto: salvo che della prima fossero divulgati molti esemplari. Per un autore cattolico e di reputazione si vuole sia sentito, o nomini un consultore che ne sostenga le difese. E sebbene vi sia giuramento di silenzio, il segretario della Congregazione potrà comunicare gli appunti all'autore, sopprimendo i nomi del denunziante e del censore.
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