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      Sebbene non possa obbligar nessuno a crederli, il sovrano può sbandir dallo Stato chi non li crede; sbandirlo, non come empio, ma come insocievole, come incapace d'amar sinceramente le leggi, la giustizia; d'immolar se occorre la sua vita al suo dovere. Che se alcuno, dopo aver pubblicamente riconosciuto questi dogmi, si conduce come non li credesse, sia punito di morte; ha commesso il peggior delitto; ha mentito in faccia alla legge».
      E Voltaire: «Chi si eleva contro la patria religione merita morte». È vero ch'egli alludeva a Cristo.
      E talmente quel principio è moderno, che la famosa Dichiarazione dei diritti dell'89 asserì soltanto la libertà del pensare, dicendo che «nessuno dev'essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purchè la loro manifestazione non turbi l'ordine stabilito dalla legge». In conseguenza dove la legge stabilì il culto cattolico ogni altro ne resta escluso.
      La libertà de' culti può ritenersi come un'istituzione di diritto positivo umano, e limitata ai bisogni della società politica in una data situazione o pei diritti acquistati col pacifico possesso. In ciò può benissimo venire la Chiesa alle transazioni, a cui è obbligata una istituzione che dee vivere in tempi e in situazioni le più diverse; e se non basta l'udirla, nella uffiziatura del venerdì santo, pregare pei catecumeni, gli Eretici, gli Scismatici, i Giudei, i Pagani, giacchè il Salvator di tutti è morto per tutti, i pronunziati de' pontefici moderni e sopratutto di Pio IX mostrano fin dove essa spinge questa tolleranza304.


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Gli eretici d'Italia
Volume Secondo
di Cesare Cantù
Utet
1865 pagine 728

   





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