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      Dovevano esser frequenti gli attentati contro Inquisitori, giacchè Pio V nel 1569 fe una bolla terribile (Si de protegendis) contro quei privati o pubblici di qualunque grado, che uccidano, battano, caccino, atterriscano inquisitori o testimonj, o faccian offese a protocolli, istromenti, carceri.
      Col tempo, come sempre accade, si mitigarono i rigori; l'Inquisizione ebbe a cercare tutt'altri delitti che d'eresia, e nell'età del punto d'onore le diedero molto a fare le censure ed assoluzioni pei duelli e chi vi assisteva; ma il nome e le forme sopravvissero fin all'età de' nostri avi372. E nel 1789 il padre Pani commissario del Sant'Uffizio stampò a Faenza (nessun tipografo di Roma accettandolo) un libro Della punizione degli eretici e del tribunale della santa Inquisizione, ove questa difende come niun s'aspetterebbe nell'anno della convocazione dell'assemblea di Francia.
      Per l'andazzo che ha la Curia romana di conservare i formularj antichi anche quando i tempi vi repugnano, al modo stesso che l'Inghilterra conserva la vendita delle mogli ed altri titoli, di cui la realtà è abolita, nel 15 settembre 1841 frà Filippo Bertolotti inquisitore generale a Pesaro emanava un editto, ove imponeva l'obbligo strettissimo di denunziare al Sant'Uffizio i delitti di sua giurisdizione, sotto pena di scomunica: cioè rivelare coloro che son sospetti o diffamati di eresia, o di aderire a riti di Giudei, Maomettani, Gentili; che facciano atti da cui si presuma che abbiano patto col demonio; o esperimenti di necromanzia o di altre magie con abuso di sacramenti; che amministrino la confessione, la comunione senz'essere sacerdoti; abusino del sacramento della penitenza; tengano conventicole in pregiudizio della religione; proferiscano bestemmie ereticali; contraggano matrimonio avendo un'altra moglie o essendo negli Ordini sacri; impediscano in qualunque modo il Sant'Uffizio; facciano o divulghino satire contro il pontefice o il clero, o dove siavi profanamento di parole sacre; tengano o diffondano scritti e stampe ereticali senza la dovuta licenza; mangino o diano mangiare cibi proibiti senza necessità o licenza; inducano alcun cristiano ad abbracciare altra fede, o impediscano a Turchi ed Ebrei di battezzarsi.


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Gli eretici d'Italia
Volume Secondo
di Cesare Cantù
Utet
1865 pagine 728

   





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