Ogni codice sancì pene contro le stregherie. Già il famoso giureconsulto Bartolo consigliava al vescovo di Novara di far morire a lento fuoco una, imputata d'aver adorato il diavolo e con sortilegi mandato a morte dei fanciulli389. Una legge veneziana del 1410 proibisce severamente le malie; gli schiavi che, interrogati in proposito, si ostinassero al silenzio erano minacciati di tortura. Lo statuto di Mantova, che durò quanto la dominazione dei Gonzaghi, cioè fino al 1708, impone che i malefici, incantatori, fatucchieri, e chiunque fa incantagione, o dà pozioni per sottoporre il cuore altrui, e trarre all'amore o ad altro fine pernicioso, in modo che uomo o donna sia rimasta malefiziata, e condotta all'insania o a malattia e morte, sieno bruciati; se nessun effetto ne seguì, vadano alla frusta e al taglio della lingua, ed espulsi dal territorio: chi ha l'abitudine di tali atti in secreto o in pubblico, sia arso: possa chiunque denunziarli, e si creda a chi con un testimonio di buona fama giuri d'aver visto, o con quattro testimonj giuri che tal è la pubblica voce. Si eccettua chi faccia tali incantagioni all'intento di guarire. Non avrei che a cercare per moltiplicar gli esempj di simili leggi.
In Italia quest'errore era comune, e nella diocesi di Como Bartolomeo Spina asserisce che oltre mille in un anno se ne processavano, e più di cento bruciavansi390.
Dinanzi a tanto numero di processi e di vittime, l'uomo è preso da un terribile sgomento della propria ragione, interrogandosi se tutto fu menzogna o delirio; tutto invenzione di tribunali, invasi da quella sete di sangue, che non di rado si scambia per sete di giustizia.
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