276 che il pubblico ufficiale (mettiamo che sia tale... il Presidente del Consiglio!) “che ricevendo o firmando un atto, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta come veri fatti e dichiarazioni non conformi a verità, od omette o altera (come sarebbe, nevvero? inventare una firma) le dichiarazioni ricevute, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento è punito con la pena dell’articolo precedente” cioè con la reclusione da cinque a dodici anni.
Altro che nocumento! quante centinaia di anni di galera di più costarono quei documenti falsi presentati dal signor Crispi come ministro, e fatti scrivere negli Atti ufficiali della Camera, per carpirle un voto!
Voi mi dite che alla reclusione il Crispi non ci va - né per dodici anni, né per cinque - perché si tratta, anche per lui, di un reato che è coperto dall’immunità parlamentare: ringrazi dunque la sua buona stella e la suprema Corte di Cassazione che quella immunità l’ha fatta valere, altrimenti vede a che guaio, colle sue teorie, andava incontro! E come si troverebbe a mal partito con chi gli adoperasse il grande argomento de’ suoi scribi, e gli chiedesse: ma è lecito servirsi del manto dell’immunità per diffamare, non già un solo cittadino né due, ma centinaia, e adoperare carte false per mandarli al reclusorio?
Ma le son cose del febbraio dell’anno scorso! Son passati quindici mesi! cose vecchie! Vogliamo una qualche complicità in falso più fresca, più fresca ancora!
Siete proprio incontentabili. Pigliate allora il memoriale Marescalchi, e leggetevi trascritto nel suo testo, il rapporto falso del questore Sangiorgi, inventante di sana pianta il tenore di un discorso pubblico non mai tenuto, per mandare un povero diavolo al domicilio coatto!
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