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      Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.»
      Il potere esecutivo, dunque, col regio Decreto del 3 Gennaio col quale affidava i pieni poteri al generale Morra di Lavriano non poteva a lui delegare quelle facoltà, che non aveva. Quando il bisogno esista di modificare lo Statuto o di derogare temporaneamente ad alcuna delle sue disposizioni, questa facoltà non competerà certamente al potere esecutivo, il quale nessuna legge può fare o sospendere (art. 6 dello Statuto) e molto meno può toccare alla legge fondamentale dello Stato (Impallomeni).
      Che il potere esecutivo non abbia tale facoltà - ed è evidente che non possa averla in un regime costituzionale - risulta dagli stessi precedenti della nostra storia; infatti esso quando ha sentito bisogno di poteri dittatoriali od eccezionali per ragioni di difesa(114) esterna e di difesa interna ha chiesto quella facoltà ai parlamenti e l'ha ottenuta con la legge del 2 Agosto 1848, con quella del 25 aprile 1859, con quella del 17 Maggio 1866 per le guerre coll'Austria; con la legge chiamata Pica del 15 Agosto 1863 per la repressione del brigantaggio; con la legge 3 Luglio 1875, non messa in esecuzione, per le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia. Onde da questi dati si vede che se i Tribunali di guerra furono stabiliti a Genova nel 1849 ed a Palermo nel 1866, essi furono legali, poichè il potere esecutivo si trovava già investito dei pieni poteri in forza delle cennate leggi speciali del 1848 e del 1866.


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Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause
di Napoleone Colajanni
Sandron Palermo
1895 pagine 444

   





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