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      (Pierantoni).
      I pareri dei più eminenti giuristi - e basta ricordare tra questi il Mittermeyer - e degli scrittori politici, anche tra quelli non molto liberali, sono concordi in questa corretta interpretazione sui Tribunali militari e sulla sottrazione dei cittadini ai loro giudici naturali, ma nel caso presente si hanno due giudizi alla cui autorità tutti si devono inchinare.
      Uno dei supremi corpi dello Stato, infatti, la Corte dei Conti, da principio si rifiutò di registrare il decreto di proclamazione dello Stato di assedio in Sicilia; poi a sezioni unite lo registrò con riserva con questo scultorio motivato: «Considerato che il provvedimento eccezionale, com'è definito dallo stesso governo, determinato da ragione politica, esce dai confini della legge scritta, dalla quale non trae norma.»
      Si poteva, forse, più esplicitamente di così, dichiarare che il decreto del 3 gennajo, con tutte le sue conseguenze - tra le quali la costituzione dei Tribunali di guerra - è stato illegale?
      Ma il governo stesso, implicitamente, ha fatto la stessa preziosa confessione; imperocchè esso, dando pienamente ragione agli scrittori Arangio Ruiz, A. Majorana, Vidari, Contuzzi, Brusa, Impallomeni, Pierantoni ecc., che in questa occasione dolorosa sostennero non potersi applicare le disposizioni del Codice penale militare che si riferiscono allo Stato d'assedio guerresco, allo stato di assedio politico o fittizio, sì è accorto della lacuna che esiste nelle nostre leggi - che lacuna non è, ma voluto silenzio a garanzia(115) dei diritti dei cittadini consacrati dallo Statuto - e dopo compilato il nuovo codice penale militare mentre era sotto esame della Commissione del Senato, vi ha aggiunto l'articolo 337 bis, che dice: Lo stato di guerra può essere anche dichiarato in caso d'insurrezione o d'imminente pericolo della pace pubblica.


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Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause
di Napoleone Colajanni
Sandron Palermo
1895 pagine 444

   





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