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      Ora se il potere esecutivo aveva già il diritto di equiparare lo stato di assedio guerresco a quello politico, qual bisogno aveva esso di presentare l'articolo aggiuntivo?
      A proposito del quale articolo 337 bis, il relatore sul nuovo Codice penale militare, Senatore Costa, osservò:
      «Il dubbio che un comandante possa dichiarare lo stato di guerra non deve rimanere nel testo: se mai questa facoltà si volesse ottenere, è necessario escluderla. È(116) facoltà sconfinata, che non è giustificata da alcun principio, che non è imposta da alcuna necessità. È sconfinata e pericolosa, perchè pone alla mercè di un comandante d'armi il potere di costituire un regime eccezionale e l'esercizio di un potere eminentemente politico, che al solo governo, sotto il peso della sua responsabilità politica, deve essere riconosciuto.»
      Ammesso, dunque, che il nuovo Codice penale militare col suo articolo aggiuntivo, dichiarato sconfinante e pericoloso da un conservatore, partigiano del governo, e suo dipendente anche - perchè il senatore Costa è un alto funzionario dello Stato - venga approvato dal Parlamento e sanzionato dal Re, è certo ch'esso ancora non è legge e finchè ciò non sarà bisognava e bisogna rispettare il diritto vigente. (Brusa) Resta perciò provato che il Regio decreto col quale si proclamò lo Stato di assedio in Sicilia e gli atti consecutivi del Regio Commissario straordinario coi quali s'instituirono i Tribunali di guerra assoggettando ad essi i civili, violano lo Statuto fondamentale del regno e le sue leggi.


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Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause
di Napoleone Colajanni
Sandron Palermo
1895 pagine 444

   





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