Ma la maggiore offesa, che possa recarsi ad un legislatore - e lo erano i due Regi Commissarî straordinarî di Sicilia e di Lunigiana - sarebbe proprio quella di ritenerlo capace di fare egli pure altrettanto, e segnatamente di prevalersi di semplici circolari, cioè di atti inefficaci, per determinare, se già non fossero determinati, o per alterare poi, rapporti giuridici, precisamente affine di determinarli o di alterarli.»
«Sarebbe poi assurdo e barbaro, perchè niente vi ha di più contradittorio in sè e contrario alle norme di giustizia, che l'apprestare agli abitanti le garenzie maggiori dalle sorprese terribili di una repressione straordinaria ed eccezionale durante il tempo più calamitoso della guerra vera, per riservarne di minori ed insufficienti durante quello di un semplice così detto stato d'assedio politico fittizio: vale a dire quando appunto la coesistenza dei rapporti generali del tempo di pace, tuttora rimasti, rende sopratutto necessario avvertire bene che si applicheranno, e in quale misura, anche norme eccezionali proprie solo dello stato di guerra.» Così il prof. Brusa.
A parte questa contraddizione tra gli atti e le dichiarazioni dei Regî Commissarî straordinarî, resta pur sempre che la retroattività è violatrice delle nostre leggi e dei principî del nostro diritto. L'articolo 2° delle disposizioni generali premesse al Codice civile consacra il canone supremo della irretroattività delle leggi; ed in proposito giova ricordare che nella discussione della Commissione generale per la revisione dei Codici nel 1865 si fece cancellare un inciso che c'era nel progetto presentato dal Ministero in cui si accennava al caso in cui la si potesse ammettere quando la legge così espressamente disponga.
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