E la retroattività anche in questi casi è da respingersi, perchè oltre che gli accusati si trovano dinanzi a giudici non legittimi e contro di loro prevenuti ed animati del sentimento della vendetta, essi pel fatto di vedersi sottoposti ad una giurisdizione straordinaria vengono già privati di importanti garanzie di cui avrebbero goduto colla giurisdizione ordinaria. «Difatti, mentre coloro, che sono accusati in Corte d'assise sono stati prima giudicati in Sezione d'accusa, ed hanno quindi potuto presso la medesima difendersi, gli accusati in Tribunale di Guerra non hanno potuto fruire di questo vantaggio. In secondo luogo il loro diritto di difesa presso i Tribunali di Guerra è stato in fatto limitato, benchè per falsa applicazione di legge, perciò che non è stato loro riconosciuto il diritto di scegliersi un difensore civile. E un terzo motivo di disfavore verrebbe da ciò che il diritto di ricorrere in Cassazione sarebbe limitato ai vizî d'incompetenza e di eccesso di potere.» (Impallomeni).
Laonde saviamente il citato prof. Casanova a proposito della non retroattività delle leggi in materia di competenza sancita dallo Statuto aggiunge che «anche il concorso di tutti i poteri dello Stato non potrebbe sottrarre un cittadino ai giudici che le leggi esistenti gli accordano, e tramandarlo innanzi ad un tribunale straordinario, creato dopo che avvenne il fatto per cui si vuole procedere... La violazione delle forme prescritte, ordinata dai mandatarî del popolo non è più legittima del linciaggio.
| |
Corte Sezione Tribunale Guerra Tribunali Guerra Cassazione Impallomeni Statuto Stato
|