Perocchè in tutti i processi politici svoltosi innanzi i Tribunali di guerra della Sicilia «la giurisdizione loro non fu provocata dell'autorità competente; 1° perchè per gli articoli 552-556 del Codice penale militare per l'Esercito l'ordine di procedere doveva emanare - e non emanò - dall'autorità militare superiore presso cui esiste il Tribunale; 2° perchè per l'articolo 544 l'atto di accusa doveva essere formulato dall'avvocato fiscale militare e si fece invece consistere nella ordinanza delle Camere di Consiglio, con cui queste dichiaravano la incompetenza del magistrato ordinario, cioè la propria.»
«Vi fu dunque un processo ma non un procedimento penale non essendo stata l'azione penale promossa dall'autorità militare competente; vi fu un'accusa, ma non un atto di accusa essendovi state in suo luogo l'ordinanza delle Camere di Consiglio. Chi dunque provocò la giurisdizione dei Tribunali militari di guerra? Nessuno, perchè l'autorità incompetente non ha che l'ufficio di dichiarare la propria incompetenza!»
Come si riparò a tutte queste irregolarità mostruose; come si rispose alla loro denunzia? allegando la circolare del 16 Febbrajo 1894 emessa dal Generale Morra di Lavriano con cui ordinavasi che l'istruttoria doveva farsi dall'autorità ordinaria, l'autorità militare dovesse intervenire solamente per giudicare.» (Impallomeni)(119).
Ed ecco fornita la prova che nell'anno di grazia 1894 quando è presidente del Consiglio Francesco Crispi, la circolare di un soldato può derogare alla legge e mutare le forme dei procedimenti!
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