Questo il contenuto dei più terribili documenti dell'accusa: si pensi cosa erano gli altri!
Uno ce n'è, però, che mostra le ree intenzioni di De Felice: il cifrario. Sia: De Felice lo compilò per servirsene a fini criminosi. Ma oltre l'intenzione, che non è punibile se rimane esclusivamente tale senza un principio di esecuzione, c'è un dato che può giovare all'accusa? Se ne servì mai il suo autore? Mai. Ne fu trovata copia corrispondente presso altri complici? Nessuna. Fu adoperato pei casi di Sicilia? Neppure: De Felice lo lascia a Roma, dove viene sequestrato, dopo ch'era stato arrestato a Palermo.
Se il concerto sfuma, non possono restare i mezzi idonei per raggiungere i fini della cospirazione.
Quali sono i mezzi idonei e determinati? Le armi e il denaro.
Che siano indispensabili i mezzi idonei e determinati risulta dai precedenti giudiziari. Il giurì di Bologna nel 1874 assolse Costa e gl'internazionalisti pei moti d'Imola e di Persiceto, perchè fu riconosciuta la inidoneità dei mezzi. Il giurì è di manica larga? Ma il suo responso venne corroborato dalla sentenza della Corte di appello di Trani (18 marzo 1875) relativa ai moti del Barese. Dunque secondo il Codice e secondo la giurisprudenza perchè il reato di cospirazione ci sia occorrono i mezzi idonei: armi e denaro.
In quanto alle armi, nel nostro caso, le hanno cercate dapertutto e non le hanno mai e in nessun luogo trovate. Il questore Lucchese in un rapporto del 16 dicembre scrive:
«Il mio studio è rivolto a scovrire dove trovasi un deposito di armi e di materie esplodenti.
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