Pagina (328/444)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

     
      Il Tribunale non poteva mostrarsi più sapiente nelle storiche e politiche discipline confondendo i tumulti con le rivoluzioni; inchiniamoci riverenti innanzi a lui e procediamo oltre.
      E procediamo oltre concedendo ciò che in verun modo è dimostrato: concediamo che ci sia stata la cospirazione con tutti i suoi estremi: concerto, unità d'intenti, mezzi idonei e determinati per conseguirli. Anche in questo caso nè il processo era giustificabile, nè la condanna era conforme a giustizia secondo i Codici.
      Un'alinea dell'art. 134 del Codice Penale stabilisce: «va esente da pene chi receda dalla cospirazione politica prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia iniziato il procedimento.»
      Ora dato che cospirazione ci fosse stata, l'esecuzione non era cominciata per confessione stessa del magistrato ordinario che istruì, e del Tribunale militare che giudicò, poichè non venne imputato agli accasati alcuno degli attentati politici previsti dagli articoli 104, 117, 118, 120 e 128 del Codice penale e vi fu il recesso prima che fosse iniziato il procedimento, col manifesto del 3 gennaio.
      L'ordinanza della Camera di Consiglio che sentiva di non potere rinviare i socialisti innanzi il Tribunale militare non considera il manifesto come un recesso, ma lo chiama un'abile ritirata e ne adultera il significato considerandolo come un recesso dall'attentato, giammai dalla cospirazione, tanto più che gli accusati sono rimasti più affratellati che prima.
      E che cosa significa recesso dall'attentato se di attentato non furono mai accusati gl'imputati?


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause
di Napoleone Colajanni
Sandron Palermo
1895 pagine 444

   





Tribunale Codici Codice Penale Tribunale Codice Camera Consiglio Tribunale