E che i civili non si potessero sottoporre ai Tribunali militari l'on. Paternostro, lo provò colle parole dello stesso on. Crispi, che nel 1862 in un mirabile discorso sostenne ciò che quasi tutti gli oratori della Camera sostenevano su tale argomento, ed opportunamente ammonì che le armi della reazione non hanno mai salvato le dinastie...
L'on. Altobelli fu felicissimo nello studio comparativo tra la legge francese sullo Stato d'assedio e la legge italiana che esclude di poter fare ciò che fece il governo; contro le leggere asserzioni dell'on. Crispi che nel Codice penale militare del 1869 trovava la legittimazione del suo operato, provò che essa invece c'era soltanto nell'art. 137 del codice penale militare sardo del 1840 che diceva:
«Le stesse regole in tempo di pace potranno anche di nostro speciale ordine, qualora le circostanze lo esigano, essere poste temporaneamente in vigore in alcuna parte dei nostri stati»; e flagellò a sangue il contegno bassamente opportunista e servile della magistratura, riportando la motivazione della ordinanza della Camera di Consiglio che mandò il Molinari innanzi ai Tribunali militari «perchè non sarebbe stato opportuno che i primi arrestati si sottraessero alla giurisdizione speciale!»
Si può passar sopra adesso all'affermazione troppo semplicista ed ottimista dell'on. Castorina che nello Stato di assedio vide un eccellente rimedio; ed all'altra dell'on. La Vaccara che nello Stato di assedio trovò un conforto.
I bravo! che partirono dall'estrema sinistra a questa inattesa uscita dell'on. rappresentante per Piazza Armerina, sottolinearono la esplosione d'ironia della Camera.
| |
Tribunali Camera Stato Codice Camera Consiglio Molinari Tribunali Stato Vaccara Stato Piazza Armerina Camera Paternostro Crispi Crispi Castorina
|