45 dello Statuto arrestando il De Felice, mentre era deputato. Vero è che lo stesso articolo sottrae dalla prerogativa il caso della flagranza; ma questa derogazione, osservò l'on. Barzilai, ha la sua ragione potente: nel caso della flagranza l'evidenza della prova distrugge ogni sospetto di un arbitrio, di una ingerenza indebita a danno del deputato. Ora, a danno dell'on. De Felice, erano evidenti non la flagranza - che nessuno seppe dimostrare e che l'on. Palberti tanto condiscendente verso il governo ridusse alla quasi flagranza e alle considerazioni di convenienza politica, - ma l'arbitrio e la ingerenza indebita del governo per odiosi e partigiani motivi politici; per quei motivi, che appunto hanno fatto consacrare nello Statuto la prerogativa parlamentare dell'art. 45!
Se c'era un caso, adunque, in cui la escarcerazione avrebbe dovuto ordinarsi ai sensi di quell'articolo era proprio questo dell'on. De Felice. E indarno l'on. Cavallotti su questa questione della prerogativa parlamentare provò che la giurisprudenza costante della Camera e il voto di due commissioni solenni - quella del 1855 e l'altra del 1870 - di cui facevano parte il senatore Cadorna, Valerio, Mancini, Biancheri, davano completa ragione all'on. De Felice e mostravano che i nemici dello Statuto, dei plebisciti e delle leggi, gli adulteratori della storia erano al banco dei ministri; indarno! La Camera che nel 1869, tenera delle proprie prerogative, non volle ammettere la flagranza a danno dell'on. Majorana Cucuzzella accusato di assassinio e accettò la divisa della sua Commissione: in dubiis pro libertate; nel 1894 la riconobbe in odio all'on.
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