Fu perciò necessario a Ferdinando durare e procedere nello irrevocabile cammino; cosicché io, raccogliendo ciò che in materie giurisdizionali fu operato ne' trent'anni descritti in questo libro, avrò rappresentato il senno di un sol uomo, il Tanucci.
Dirò per sommi capi le prammatiche della Reggenza e del re su le quistioni con la curia romana. I ministri regi provvidero agli spogli ed ai beni de' trapassati vescovi, abati, benefiziati; le entrate delle sedi vacanti furono addette ad opere di civile utilità. Furono soppressi parecchi conventi; due in Calabria, ricettacoli di malviventi, uno in Basilicata, quattro in Puglia, tre in Abruzzo, ventotto nella Sicilia, per motivi diversi o per esercizio di sovranità. I beni di que' conventi andarono al comune. Le decime ecclesiastiche, prima ristrette, poi contrastate, finalmente abolite. E dipoi, rimossi gli ostacoli e preparate le coscienze a legge di maggior momento, furono interdetti gli acquisti alle manimorte, dichiarati manimorte i conventi, le chiese, i luoghi pii, le confraternite, i seminari, i collegi; ed acquisti, ogni nuova proprietà, l'accrescimento delle case o de' conventi, la fondazione di nuove chiese o cappelle, i patrimoni dei preti e le doti delle monache oltre i limiti della legge, le limosine per feste, per processioni, per messe. La provvida legge vietò ai nostri di scrivere testamenti che apportassero nuovi acquisti a quelle mani; impedì le permute; agguagliò a censi le enfiteusi a tempo, i lunghi affitti, e gli affitti rinovati a' locatori medesimi; talché le manimorte conservassero il canone, perdessero la proprietà.
I quali provvedimenti, superiori alla civiltà comune, erano contrastati dalla ignoranza del popolo, dalla scaltrezza de' cherici.
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