I matrimoni saranno celebrati in una festa religiosa e civile. La scelta sarà libera de' giovani, né potranno contraddirla i genitori degli sposi. Ed essendo spirito ed anima della società di san Leucio l'uguaglianza fra i coloni, sono abolite le doti. Io, il re, darò la casa con gli arredi dell'arte e gli aiuti necessari alla nuova famiglia.
Voglio e comando che tra voi non sieno testamenti, né veruna di quelle conseguenze legali che da essi provengono. La sola giustizia naturale guidi le vostre correlazioni; i figli maschi e femmine succedano per parti eguali a' genitori; i genitori a' figli; poscia i collaterali nel solo primo grado; ed in mancanza, la moglie nell'usufrutto, se mancheranno gli eredi (e sono eredi solamente i sopradetti) andranno i beni del defunto al monte ed alla cassa degli orfani.
Le esequie, semplici, devote, senz'alcuna distinzione, saran fatte dal parroco a spese della casa. È vietato il bruno: per i soli genitori o sposi, e non più lungamente di due mesi, potrà portarsi al braccio segno di lutto.
È prescritta la inoculazione del vaiuolo, che i magistrati del popolo faranno eseguire senza che vi s'interponga autorità o tenerezza de' genitori.
Tutti i fanciulli, tutte le fanciulle impareranno alle scuole normali il leggere, lo scrivere, l'abbaco, i doveri; e in altre scuole, le arti. I magistrati del popolo risponderanno a noi dell'adempimento.
I quali magistrati, detti "Seniori", verranno eletti in solenne adunanza civile da' capi famiglia, per bossolo secreto e maggioranze di voti. Concorderanno le contese civili, o le giudicheranno; le sentenze, in quanto alle materie delle arti della colonia, saranno inappellabili; puniranno correzionalmente le colpe leggiere; veglieranno all'adempimento delle leggi e degli statuti.
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Leucio
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