Disciolti i conventi, aboliti i feudi, fu prescritto che i demani ecclesiastici, feudali, regi, comunali, si dividessero fra' cittadini con lieve peso di censo francabile, preferendo i poveri, donando a' più poveri. Per moto così continuo delle proprietà la rivoluzione compievasi; ché, non per nomi o Case regnanti gli Stati mutano, ma per interessi.
XXVII. Si composero quattro nuovi tribunali, e si dissero "straordinari", perché restavano cassi alla promulgazione de' codici. In ognuno, otto giudici (cinque civili, tre militari) giudicavano inappellabilmente i delitti di Stato, o contro la pubblica sicurezza. Le antiche barbare forme di procedura furono abolite; un'autorità locale raccoglieva le prime pruove, altra maggiore componeva il processo, il pubblico accusatore accusava il reo; e da quello istante divenivano di ragion pubblica le querele, i documenti, i nomi dei denunziatori e de' testimoni. Il processo non istava nelle carte scritte, ma nel dibattimento, quando l'accusatore coll'avvocato, l'accusato co' testimoni, alla presenza de' giudici e del pubblico, disputavano, e dalle opposte sentenze scaturiva la verità e s'imprimeva nella coscienza de' magistrati e del popolo.
Erano i giudici di numero pari, acciò nella parità dei voti la più mite sentenza prevalesse; si ammetteva la privata accusa, scritta e giurata, ma l'accusatore falso era condannato per taglione. Tanto lume di verità e di giustizia, succeduto alle tenebre dell'antico processo, invaghì il popolo che, andando alle sale di giustizia come a teatrali spettacoli, partecipava a quelle vere scene di pietà o di terrore, sentiva spavento de' delitti e delle pene, imparava le leggi. Gran mezzo di civiltà, poco minore dei giurati, è il dibattimento.
| |
Case Stati Stato Gran
|