E poiché nessun fatto memorabile dell'assedio mi trattiene su quel subbietto, finirò notando che dopo l'espugnazione di Reggio e di Scilla non rimase alla bandiera borbonica nel reame alcuna sede, né all'antico re alcun segno di dominio o di speranza.
XLV. Ebbe il regno nuove leggi, le stesse di Francia componenti il Codice Napoleone, così chiamato perché Napoleone, Primo consolo e legislatore, gli aveva dato a comune gloria il suo nome: erano le civili, le penali, di commercio e di procedimento criminale e civile. Il Codice civile, raccogliendo le dottrine legislative della sapienza antica, greca e romana, e della moderna europa, dividevasi nelle due parti cui si annodano le sociali relazioni, persone e cose; di ogni parte un principio vero ed eterno reggeva tutte le leggi di quel titolo, ad esempio della natura, che da cause semplici e sole deriva innumerevoli effetti. Del titolo delle persone era principio il matrimonio, patto civile in alcuni codici, e perciò variabile come ogni altra civile transazione, sacramento in altri ed immutabile come cosa di Dio; ma nel Codice Napoleone era vincolo naturale, insito all'umana specie, non fortuito, non fugace, ma pensato da' coniugi e durevole. Era principio in quanto alle cose la eguaglianza fra le persone, nella quale risiede la giustizia più stretta o necessaria, non potendo essere ingiuste le leggi civili che agguagliano veramente i debiti e le ragioni de' cittadini.
XLVI. Delle due parti del Codice di commercio, la esterna mancava, la interna fu diligentemente ordinata, le frodi antivedute o punite, le perdite provenienti da avversa fortuna soccorse. Sembrerebbero eccedenti le regole o legami imposti ai commercianti; ma il lungo uso degli inganni, la rilassatezza delle antiche ordinanze, l'avarizia crescente, la corrutela de' tempi esigevano quel rigore.
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