Intendevano all'adempimento delle stabilite cose il marchese Tommasi per le nostre parti, il vescovo Giustiniani per le parti di Roma: l'uno e l'altro, per autorità e per animo, assai da meno del Tribunale misto nominato da Carlo nel Concordato del 1741. Il delegato della giurisdizione non fu rifatto; mancò d'allora innanzi chi vegliasse alle ragioni della corona e dello Stato.
XXXVII. Benché civile si mostrasse il popolo ne' fatti del Concordato, fu incivilissimo alla fondazione de' campi santi da provvida legge prescritti; cosicché regge ancora il costume osceno, insalutare e più che barbaro (i barbari meglio di noi dando sepoltura ai cadaveri) d'interrare nelle fosse delle chiese, in mezzo alle città. E può tanto invecchiato errore, che non si tiene in pregio alzar tomba in sito ameno a' corpi morti delle care persone, ma si vuole nella stessa comune lurida fossa confondere le spoglie di vergini figliuole o di pudiche consorti a quelle di ladroni, ribaldi e dissoluti. Vero è che i preti soffiano in quella ignoranza per non perdere il guadagno de' mortori, né diminuire il raccolto del purgatorio, sempre più largo se in presenza della fossa che chiude ceneri adorate o venerande.
XXXVIII. Poiché ho riferito i trattati di cinque anni, dirò nel tempo stesso con egual brevità i matrimoni e le morti degne d'istoria.
A' 15 aprile 1816 furono celebrate le nozze tra 'l duca di Berry, nipote al re di Francia 20, e la principessa Carolina Ferdinanda, figlia primogenita del duca di Calabria; la quale era, nella tenera età che scorre appena tre lustri, gradevole di persona, di colto ingegno, di animo donnesco e superbo.
A' 16 luglio dell'anno istesso il principe di Salerno strinse matrimonio coll'arciduchessa Maria Clementina, figlia dell'imperator d'Austria.
| |
Tommasi Giustiniani Roma Tribunale Carlo Concordato Stato Concordato Berry Francia Carolina Ferdinanda Calabria Salerno Maria Clementina Austria
|