Ho detto altrove qual fosse nel decennio il codice civile: richiedevano i nostri costumi e le opinioni dell'universale più stretto il matrimonio; ma fu ridotto indissolubile 'nel nuovo codice, se non per i casi del Concilio: la quale perpetuità apporta nelle famiglie disonesti costumi e disperazione. Altra riforma si sperava nell'accrescimento della paterna potestà, che, distrutta dalle prime licenze della libertà francese, poco risorta nell'impero e tra noi, oggi, peccando di contrario eccesso, fu troppa. Doveva migliorare il sistema ipotecario; restò qual era. Fu permesso nelle civili contrattazioni il volontario imprigionamento, tenendo a vile la personale libertà. Quel codice fu peggiorato, ma ciò che avanza del sapientissimo libro quasi basta alla felicità sociale.
Il codice penale serbò alcuni errori dell'antico, cioè la inesatta scala de' delitti, la soperchia severità delle pene, il troppo uso del supplicio di morte; ed introdusse tre novelli errori: 1. Creò delitti di lesa maestà divina, e gli punì aspramente, quasi giugnesse a Dio l'umana bestemmia, e l'offendesse: chi oltraggia Iddio è preso di demenza, e gli è pena condegna andare tra forsennati. 2. Distinse in quattro gradi la pena di morte, segnandoli per le vesti. Era indizio di barbarie l'antica crudeltà sul condannato prima di ridurlo a morte, ma, coll'accrescer il martirio, diveniva grado di pena: oggi è ridevole far diverso il dolore del morire, o il terrore dell'esempio per veste gialla o nera, a piedi nudi o calzati. Le quali diversità, insensibili al suppliziato, nuove alle opinioni, non sono istromenti di legge. 3. Tolse o scemò a' giudici piccolo arbitrio che aveano, fra certi limiti, della pena; perciocché il patire, prendendo misura dalle sensazioni, diversamente affligge; e quindi la facoltà di variare in poca parte la durata, adegua le differenze di età, stato, sesso, capacità di sentire.
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Concilio Dio Iddio
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