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      Ma d'altra parte le affatto abolite confiscazioni tanto sopravanzano gli esposti errori, che rendono il codice delle pene di gran lunga migliore dell'antico.
      Non dirò altretanto, e ne ho dolore, del procedimento criminale: fu peggiorato. L'antica speranza de' giurì pur questa volta restò delusa; la facoltà d'imprigionare per mandato di accompagnamento, confermata; il giudizio di accusa confidato a cinque o tre giudici, da sei o quattro che erano prima; il benefizio della parità, rivocato; i giudici dell'accusa, che già non lo erano del processo, lo furono per il novello codice; erano dunque giudici prevenuti contro l'accusato, pericolo alla giustizia ed intoppo alla ingenuità del dibattimento; i casi portanti a Cassazione furono ristretti; la condizione dell'incolpato, già trista, si fece tristissima. Il Governo volle abbassare l'autorità del magistrato supremo, saldo sostegno di libertà, perché delle leggi.
      Il codice militare, detto "statuto", comprendeva molti pregi, molti errori delle antiche instituzioni. Erano due i falli più gravi: non separare lo stato di guerra da quello di pace, ed allargare la giurisdizione de' tribunali militari. Poiché variano i doveri del soldato secondo è in pace o in guerra, le infrazioni a que' doveri costituiscono differenti delitti; né sotto i rapidi moti di guerra potendo serbarsi le forme ordinarie di procedimento, ne deriva la consueta impunità, o l'arbitraria punizione: difetto ed eccesso che del pari offendono la giustizia e la disciplina. Lo ampliare poi la giurisdizione militare separa la milizia dallo stato civile, è resto di feudalità, errore ancora grato e comune agli eserciti ed ai Governi; competono ai tribunali militari pochi giudizi nello stato di pace, tutti in quello di guerra, essendo carattere di competenza nella pace il delitto, nella guerra il delinquente.


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Storia del reame di Napoli
di Pietro Colletta
pagine 963

   





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