Aveva inoltre la facoltà di fare salvacondotti ai condannati e di imporre pene economiche, conforme ai regolamenti ed alle leggi in vigore.
Con legge del 27 giugno 1814 fu ripristinata la Camera delle Comunità, la quale aveva il mandato di tutelare l'economia dei Comuni del contado e distretto fiorentino, di sopraintendere ai lavori delle strade regie e dei ponti; alla esazione della tassa di famiglia, ai proventi dei macelli, alle deputazioni dei fiumi, agli spedali e monti pii, e altri stabilimenti dipendenti dalle Comunità.
L'ufizio generale delle Comunità del Granducato fu ristabilito col Motuproprio del 5 novembre 1814. Questo ufizio era diretto dal "Soprassindaco" che riuniva le qualità di soprintendente generale delle Comunità dello Stato, ed al quale, come conservatore e "tutore" della legislazione comunitativa, dovevano esser rimessi per mezzo dei provveditori respettivi, tutti gli affari concernenti la interpetrazione, la modificazione e la estensione delle massime stabilite nei regolamenti; l'assestamento, ampliazione o suddivisione dei circondari, delle Comunità, le proposte per la istituzione delle nuove cancellerie; le nomine o permute dei cancellieri e dei loro aiuti.
Trattavansi in quest'ufizio gli affari di alienazioni, livelli, e transazioni per conto dei Comuni, delle Opere pie, dei Monti di pietà, pei luoghi pii laicali, e degli Spedali.
Il "Soprassindaco" stabiliva la quota annua dovuta all'erario dalle Comunità a titolo di tassa prediale e di tassa di famiglia; faceva le proposte per la costruzione di nuove strade nei Comuni, ed aveva la facoltà di fare personalmente, o di far fare da persona di sua fiducia, le verifiche e le visite locali delle amministrazioni tenute dai cancellieri delle Comunità per informarne poi il Governo.
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Firenze vecchia.
Storia cronaca anedottica costumi (1799-1859)
di Giuseppe Conti
Bemporad Firenze 1899
pagine 714 |
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