Nel 23 dicembre 1817 fu promulgata la legge che stabiliva gli "ufizi di Garanzia" residenti in Firenze, Pisa e Siena, sotto la dipendenza dell'Amministrazione generale delle "RR. Rendite." Questa amministrazione soprintendeva altresì alle Dogane dello Stato, divise nelle cinque Direzioni di Firenze, Livorno, Siena, Pisa e Pistoia: come pure alle porte delle città "gabellabili," al pedaggio della notte, e a quello che si esigeva alle dogane di confine. Dipendeva pure da essa amministrazione l'Azienda del sale "in tutte le sue dipendenze" le Saline di Volterra, dell'Isola dell'Elba e lo Aziende del Tabacco, date in appalto.
Tutte le amministrazioni del Granducato, non esclusi i Dipartimenti militari, i Luoghi pii laicali, qualunque Azienda regia, comunale o pubblica d'ogni luogo, città o provincia, erano sottoposte all'ufizio delle "Revisioni e sindacati." Erano per conseguenza soggetti alla revisione non solo i cassieri, ministri, esattori, magazzinieri, depositari, pagatori, ed ognuno che sotto qualunque titolo avesse consegna di denaro, o robe spettanti a qualunque di dette aziende; ma ancora i provveditori, i soprintendenti e tutti coloro che avevano la direzione, o governo di Tribunali, Ufizi, Aziende con tutti i loro Ministeri, in qualsiasi modo destinati a servire nella parte economica dei suddetti tribunali e ufizi.
Lo "Scrittoio generale delle I. e R. Possessioni" comprendeva l'Amministrazione generale dei beni stabili della Corona situati nel distretto fiorentino, senese, pistoiese e pisano; quella de' boschi, l'azienda del ghiaccio e la Direzione delle RR. Bandite di caccia.
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Firenze vecchia.
Storia cronaca anedottica costumi (1799-1859)
di Giuseppe Conti
Bemporad Firenze 1899
pagine 714 |
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