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      E finalmente vi si trattavano negozi relativi agli interessi della corona per le regie rendite e per il patrimonio privato e gli affari di nobiltà e cittadinanza.
     
      Tutti gli affari che interessavano i diritti della Corona in materia ecclesiastica o beneficiaria eran tutelati dalla "Segreteria del Regio diritto," la quale invigilava ancora alla conservazione dei diritti privati in quella parte nella quale potevano esser lesi dalla giurisdizione ecclesiastica.
      Al segretario del Regio diritto spettava di concedere la licenza del possesso dei benefizi ecclesiastici a coloro che ne avevano ottenuta legittimamente l'investitura. A tale uopo si conservavano presso la Segreteria del Regio diritto i campioni ove erano registrati i benefizi con la descrizione dei rispettivi possessori e delle Diocesi. Era pure di pertinenza del segretario d'i accordare il Regio Exequatur ai Brevi pontifici, decreti, sentenze ed atti di pubblica potestà provenienti da Stati esteri, purché però non fossero lesivi dei pubblici diritti. Dalla Segreteria stessa si spedivano i benefizi di regia nomina, previa partecipazione al Granduca, e "tutti quelli di patronato di popolo, comunità, magistrati e luoghi pii dipendenti dalla pubblica potestà."
      La giurisdizione della Segreteria del Regio diritto si estendeva fino a soprintendere a tutta l'economia dei conventi, monasteri, e dei conservatorio d'oblate per mezzo dei respettivi operai e soprintendenti; ed in generale dei luoghi pii che non dipendevano dagli ufizi comunitativi.


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Firenze vecchia.
Storia cronaca anedottica costumi (1799-1859)
di Giuseppe Conti
Bemporad Firenze
1899 pagine 714

   





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