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      Ma i nostri fedecommessi non aveano di romano altro che il nome e le formole esterne di ciò che chiamasi «sostituzione»: queste antiche istituzioni, unite alle idee di nobiltá ereditaria e di successione feudale, avean prodotto presso di noi un mostro, di cui a torto incolperemmo i romani. Nel regno di Napoli, ove tutte le ricchezze sono territoriali, si erano i fedecommessi moltiplicati all'estremo, e moltiplicato avevano ancora il numero de' celibi, degli oziosi, de' poveri, de' litiganti, ecc.
      La riforma fu semplice e ragionevole. Non si distrusse la volontá de' testatori che fino a quel tempo aveano ordinato de' fedecommessi, tra perché una legge nuova non deve mai annullare i fatti precedenti, tra perché la riforma della proprietá non deve distruggerne il fondamento, il quale altro non è che il possesso autorizzato dal costume pubblico(34). Ma i beni de' fedecommessi rimanendo liberi in mano de' possessori e la legge proibendo di ordinarne de' nuovi, una sola generazione sarebbe stata sufficiente a produrre quella divisione che si desiderava, ma che, ordinata dalla pubblica autoritá, si sarebbe mal volentieri accettata.
      A' secondogeniti ed a' legatari fu disposto darsi il capitale di quella parte del fedecommesso di cui godevano la rendita: cosí ebbero anche essi una proprietá da trasmettere ai loro figli. Il calcolo de' capitali fu ordinato farsi sulla rendita alla ragione del tre per cento; e cosí, in una nazione ove i fondi sono in commercio alla ragione non minore del cinque e del sei per cento, le porzioni de' legatari venivano indirettamente a duplicarsi, e si correggeva, senza violenza, quella disuguaglianza che lo spirito di primogenitura avea introdotta nelle porzioni de' figli di uno stesso padre.


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Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799
di Vincenzo Cuoco
pagine 270

   





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