Volendo adunque eglino dare un pronto riparo a questi disordini, esaminata ogni cosa secondo i limiti del giusto, pubblicarono in Palermo nel mese di marzo dello stesso anno 1420 i loro [43] regolamenti, che si trovano registrati nel tomo 1° de’ capitoli del regno sotto questo titolo: Ordinationes factae per magnificos, et potentes dominos vicereges, regnante serenissimo rege Alphonso rege Aragonum Siciliae etc. supra juribus solvendis curialibus regiis apud urbem Panhormi anno Domini MCCCCXX de mense martii XIII indictione (112). Sono queste comprese in quarantotto capitoli, a’ quali ne fu aggiunto a’ 2 di maggio un altro intorno al premio da darsi a colui, che ne avesse denunziati i contravventori. Riguardano le suddette ordinazioni tutti i diritti, che appartengono a’ giudici nelle cause così civili, che criminali: prescrivendosi ciò che devono esigere, e i casi ne’ quali debbono astenersi dal riscuotere verun pagamento; quelli de’ due maestri notari, cioè della gran corte, e del concistoro; quelli dell’archivario; e finalmente quelli dei commissarî, de’ servienti, e del carceriere. Vi sono anche stabiliti i diritti del protonotaro, e de’ maestri razionali, del regio algozino, e de’ referendarî. Le tariffe fissate in quei tempi muoverebbono le risa, se volessero eseguirsi alla nostra età: giacchè a parte, che in moltissimi casi si ordina, che nulla punto esigano, chi non resterebbe sorpreso nell’udire che il pedaggio di un giudice della gran corte che viaggia nel regno, o per servigio del re, o per l’interesse de’ privati, non dovesse essere più di tarini otto al giorno?
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Palermo Ordinationes Alphonso Aragonum Siciliae Panhormi Domini MCCCCXX
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