Gli ecclesiastici Siciliani vestivano a loro modo, poco curandosi di portar l’abito, e la tonsura prescritta al clero, e invece di occuparsi nell’esercizio del loro ministero, s’impacciavano in negozî secolareschi. I vescovi o non voleano, o non poteano ridurli al dovere; la male intesa loro immunità impediva che la podestà laicale li gastigasse, e perciò, senza che alcuno frenasse la loro licenziosa vita, erano divenuti lo scandalo di tutti i buoni. Volendo intanto il vicerè Speciale riparare questi disordini, pensò di privare costoro del vantato privilegio dell’immunità ecclesiastica, acciò potessero i magistrati liberamente punirli, come i loro eccessi ricercavano. Questo fu il fine della mentovata prammatica, con cui fu ordinato che tutti quegli ecclesiastici che non vestivano l’abito, e non portavano la tonsura chericale, o s’intromettevano in affari laicali, non potessero in avvenire godere della immunità personale, dichiarandoli in questi casi soggetti alla podestà secolare. S’egli fosse divenuto a questo passo, perchè già era morto l’antipapa, ed Egidio Mugnone, ch’era stato in sua vece eletto, e avea preso il nome di Clemente VIII abbandonato da tutti era più presto un fantoccio, che un papa, non sappiamo definirlo, essendo incerto l’anno in cui Pietro de Luna morì, volendo il Rainaldo che finisse di vivere l’anno 1424, e sostenendo il Mansi che la di lui morte accadde nell’anno di appresso.
Nello stesso anno, e nel giorno 23 del medesimo mese, promulgò nella mentovata città alcune ordinazioni distinte in quarantuno capitoli, colle quali, volendo dar riparo agli eccessi de’ diritti che esigevano gli uffiziali messinesi, per cui frequenti erano le querele dei litiganti, fissò le ragioni, che competessero a’ maestri notari, a’ giudici, agli avvocati e procuratori, a’ castellani, a’ carcerieri, a’ contestabili, a’ birri, e agli altri servienti della curia, prescrivendo gravi pene a coloro, ch’esigevano di più (141).
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