Replicò questo stesso ordine a’ 31 dello stesso mese, e vietò inoltre ai Siciliani che potessero portare armi addosso, eccetto i soli uffiziali destinati alla custodia degli Ebrei, e delle loro sostanze (536). La voce sparsasi del loro sfratto già apportava moltissima confusione. Siccome eglino trafficavano co’ Cristiani, e co’ loro connazionali, per conseguenza vi erano de’ scambievoli crediti, e debiti, così fra gli Ebrei, e i Cristiani, come fra’ Giudei stessi, e perciò i tribunali di giustizia erano assordati da continovi ricorsi. Gli Ebrei inoltre, sapendo di dover tantosto partire, si faceano lecito di trafugare i loro beni, di barattare i loro stabili, e di nascondere le loro merci; e i Cristiani debitori dall’altro canto si studiavano d’isfuggire il pagamento con mille sutterfugî. Il provvido viceregnante per impedire le truffe, che poteano farsi dall’una, o dall’altra parte, con un dispaccio de’ 2 di giugno 1492 sospese da un canto ogni azione giudiziaria contro i Giudei, fino che non costassero i loro debiti; e dall’altro, per non dare a questi adito di barattare, cambiare, o nascondere i loro beni, ordinò a’ proti, e majorenti, che pubblicassero nel giorno del seguente sabato nelle loro sinagoghe la scomunica Maggiore more Hebraeorum contro coloro, che osassero di cambiare, o vendere a vil prezzo, o nascondere i loro beni, come egli vietava col suddetto dispaccio (537).
Procurata così la sicurezza personale, e reale degli Ebrei, e date le provvidenze per gl’interessi de’ Cristiani, fe promulgare ai 18 di giugno a suon di tromba in Palermo, e in tutte le altre città, e terre del regno l’editto, che stabiliva la loro espulsione dentro lo spazio di tre mesi.
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